Albachiara Attilio, il documento integrale del Tribunale di Napoli
Riportiamo integralmente il documento depositato il 20 febbraio che ha accolto le richieste di 50 Top Pizza patrocinate dall’avvocato Francesco Musella nei confronti di Albachiara Attilio.
Nota- La decisione del giudice è a tutti gli effetti operativa perchè sono scaduti i termini per fare ricorso, 15 giorni a decorrere dalla data del deposito.
Da otto mesi, ripeto, otto mesi, quasi ogni giorno abbiamo dovuto assistere a quanto descritto sotto. Non c’è nulla di paragonabile in rete per questo settore.
Non si tratta di critica, ma come potete leggere di ben altro, e questo non è più solo una nostra opinione. Ci siamo chiesti perchè questo accanimento solo verso 50 Top Pizza, ci sono risposte politiche, economiche e giudiziarie che sono in via di accertamento e che non anticipiamo perchè per noi non contano le verità dei social, ma quelle espresse dalle sentenze e dalle ordinanze.
Va da se che questo è solo un primo risultato, ora procederemo in sede civile e penale nei confronti di tutti coloro i quali hanno fatte propri pubblicamente questi comportamenti ribadendo che i social network sono ormai equiparati a veri e propri mezzi di informazione che dunque hanno l’aggravante specifica del reato di diffamazione a mezzo stampa. Ma non solo come si evince dalla lettura integrale del testo che riportiamo in quanto le sentenze sono pubbliche.
Nota: i titoletti in rosso sono stati aggiunti da noi per facilitare la vostra lettura e per qualcuno, anche la comprensione :-)
Le tre richieste di 50 Top Pizza
Resistente contumace – nel giudizio promosso ex art 700 c.p.c., art. 20 CPI e art. 2598, 2° comma, c.c., per sentire accolte le seguenti conclusioni:
- Accertare e dichiarare l’illiceità della condotta posta in essere dal sig. Attilio Albachiara per: (i) la diffamazione aggravata in danno dei ricorrenti, perpetrata mediante la pubblicazione dei contenuti illeciti ut supra individuati; (ii) la violazione del marchio registrato “50 Top Pizza” ai sensi della normativa vigente, per l’uso illecito, alterato e denigratorio del medesimo; (iii) gli atti di concorrenza sleale posti in essere in danno dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 2598 c.c.:
- per l’effetto, inibire in via definitiva al sig. Attilio Albachiara la prosecuzione e la reiterazione delle condotte illecite accertate e, in particolare, ordinargli di astenersi in futuro dalla pubblicazione e/o diffusione di qualsiasi contenuto diffamatorio, offensivo o denigratorio nei confronti dei ricorrenti, nonché dall’utilizzo illecito, in qualsiasi forma, del marchio registrato “50 Top Pizza”;
- ordinare, ai sensi degli artt. 126 c.p.i. la pubblicazione dell’emananda sentenza, per estratto o per intero, a cura e spese del convenuto, su due quotidiani a tiratura nazionale, oltre che sulle pagine social Facebook e Tik Tok riconducibili al Attilio Albachiara, con caratteri doppi del normale e per la durata di giorni 30 consecutivi;
Le 10 osservazioni del giudice
Con ricorso, e decreto di fissazione, notificati ai sensi dell’art. 143 c.p.c., in data 10.12.2025, nel rispetto del rispetto del termine fissato, il 20.12.2025, cfr. Cass. 19060/2015, parte ricorrente deduce:
- che i ricorrenti sono ideatori del marchio , utilizzato per promuovere, a mezzo della società intestata, manifestazioni di prestigio nel settore enogastronomico, dedicate alle migliori pizzerie italiane e nel mondo, con annesse premiazioni, attribuite attraverso l’attività di ispettori anonimi, alla stregua di altre guide es. Michelin;
- la guida è stata istituita nel 2017, dai fondatori, odierni ricorrenti, Pignataro, Guerra, Sapere;
- la notorietà e diffusività dell’attività di censimento e valutazione, anche nel mondo, ha portato il marchio riferito ad una notorietà ultranazionale, all. 5, nonché ad una notorietà sui social network tale da assicurare 3 milioni di visualizzazioni mensili di media, con picchi anche di nove milioni, all. 7, A e B;
- a partire dal mese di luglio 2025, il sig. Attilio Albachiara, pizzaiolo di professione, ha avviato una sistematica e violenta campagna denigratoria e minatoria a mezzo social network (Facebook, TikTok) nei confronti dei ricorrenti e dell’intera organizzazione di “50 Top Pizza”. Di tanto se ne offre prova attraverso la copiosa documentazione depositata in atti dal 8 al Doc.14 composta, segnatamente, da: a) i video pubblicati da Albachiara su Facebook (Doc. 8°-8E); b) le trascrizioni complete dei predetti video (Doc.9); c) gli estratti web da Facebook dei predetti video e dei post pubblicati da Albachiara su Facebook (Doc.10); d) i video pubblicati da Albachiara su Tik Tok (Doc.11); e) le trascrizioni complete dei predetti video (Doc.12); f) le diffide inviate dai ricorrenti ai followers di Albachiara che hanno commentato i suoi video e post (Doc.13); g) una raccolta esemplificativa dei commenti denigratori più significativi (Doc.14);
- tale campagna si è concretizzata nella pubblicazione di video e post contenenti gravissime ed infondate accuse di brogli, irregolarità e corruttele nella elaborazione delle classifiche relative alle migliori pizzerie selezionate dalla guida, paragonando l’organizzazione ad una “cupola” e definendo i ricorrenti “gentaglia”, oltre a proferire minacce esplicite volte ad impedire lo svolgimento della manifestazione di premiazione internazionale “50 Top Pizza World” dappoi tenutasi a Napoli lo scorso 8 settembre 2025 (cfr. Doc. 8-14);
- tali contenuti, rivolti in modo diretto e reiterato tanto contro la società organizzatrice degli eventi “50 Top Pizza”, LSDM S.r.l., quanto contro i suoi fondatori, i sig.ri Luciano Pignataro, Albert Sapere e Antonia Barbara Guerra, risultano essere vere e proprie invettive, cariche di offese personali;
- l’attività denigratoria si spinge fino a colpire il marchio registrato “TOP50PIZZA”, che viene utilizzato dal resistente in uno a parole offensive o dispregiative, anche storpiandolo;
- quanto narrato, oltre a costituire il reato di diffamazione aggravata, ex 595, comma 3, c.p., integra anche la violazione dei diritti di privativa ex art. 20 CPI in virtù della continuata e sistematica attività di alterazione e denigrazione finalizzata a lederne la funzione distintiva e la reputazione commerciale;
- ciò perché lo svilimento del marchio reca una particolare forma di diluzione del marchio medesimo;
- ma integra anche uno sfruttamento parassitario per acquisire rinomanza a discapito di ciò che si denigra;
*****
Il ricorso è fondato per le ragioni che si espongono
E’ allegato che i sig.ri Pignataro, Guerra e Sapere, ricorrenti, abbiano costituito la società ricorrente, proprietaria del marchio registrato, denominativo e descrittivo, riportato sopra, doc. 2, al fine di svolgere attività di impresa per promuovere anche in sede internazionale il prodotto gastronomico della pizza.
Più precisamente, stando alla documentazione in atti, la LSDM s.r.l., attraverso una rete di ispettori anonima, recensisce le diverse pizzerie sia in Italia che all’estero, secondo il tipo di prodotto e le qualità, dividendole in categorie, organizzando poi degli eventi di premiazione di coloro i quali, per le diverse categorie di pizzerie, abbiano riscosso i migliori punteggi.
In questo senso non vi è dubbio, valorizzando l’internazionalità dell’attività, la notorietà sui siti internet c.d. social, la quantità di eventi promossa, che il marchio TOP50Pizza registrato, abbia sviluppato nell’utenza di riferimento una sua assoluta capacità di diffusione e penetrazione, nonché di notorietà, tale che alla sua denominazione è associata un’attività di censimento e riconoscimento delle pizzerie, assolutamente meritevole di tutela ai sensi dell’art. 20 CPI.
Va anche detto, visionando i documenti versati in atti riferibili all’attività concretamente svolta dalla società ricorrente, che la LSDM s.r.l. non nasconde di essere un soggetto di diritto privato e di svolgere la sua attività nel settore dell’intrattenimento, non accreditandosi quale soggetto di rilevanza pubblicistica idoneo a conferire attestati di valenza assoluta.
E’ altresì provato dai numerosi file video, all.ti 8A-8D, che il sig. Albachiara Attilio, resistente, di professione pizzaiolo, abbia avviato, a mezzo social network, una serrata campagna di critica contro la LSDM s.r.l., in particolare contro il marchio TOP50Pizza, mettendo in discussione: la valenza e l’affidamento delle recensioni e delle premiazioni, l’esistenza del sistema di ispettori anonimi, la complessiva affidabilità dell’attività svolta dalla ricorrente.
Invero, fintanto che il resistente avesse limitato la propria attività a criticare la natura autoreferenziale dell’attività svolta dalla LSDM, descrivendone il funzionamento che può definirsi in questa sede senz’altro autarchico, sarebbe sicuramente rimasto nell’ambito di una lecita attività di critica, peraltro svolta da un professionista del settore, con cognizione delle regole di perizia dell’attività artigianale.
Ma così non è stato secondo il materiale probatorio depositato dai ricorrenti.
Perchè si è andati oltre l’uso legittimo diritto di critica: tutti gli insulti, la natura aggressiva e forse anche intimidatoria dei video, lo sfruttamento parassitario del marchio e la concorrenza per discredito
Infatti, il sig. Albachiara, ribadendo la sua competenza, e lo svolgimento della professione in Acerra, in modo sistematico ha: definito il marchio TOP50Pizza quale TOP50Vergogna, riferito del sistema di recensioni e premiazioni come un sistema facente capo ad una “cupola” – mutuando quindi un termine in uso per descrivere direttori di stampo mafioso; ha indossato spesso un camice da lavoro, mentre recitava le espressioni offensive, con sopra riprodotto, ben visibile, il marchio TOP50Pizza sbarrato da una croce nera.
Non solo, ha più volte individuato le persone fisiche odierne ricorrenti quali protagonisti di questa attività che, all’ascolto delle parole dell’Albachiara, viene percepita dall’uditore di natura capziosa e truffaldina, finalizzata solo a preferire i pizzaioli che scelgono di aderire a questo sistema, pagando, a discapito degli altri.
Il risultato, all. 14, recante un abstract dei commenti apposti in calce alla pagina dell’Albachiara dall’utenza di internet, sono commenti che attingono in gran parte al turpiloquio, dove soprattutto il Pignataro viene appellato da terzi con volgari sinonimi di espressioni mutuate dalla morfologia degli organi sessuali, nonché accusato di aver fatto mercimonio delle diverse classifiche.
Un cenno, per la natura particolarmente aggressiva e forse anche intimidatoria, va fatto al video, pubblicato il 31 dicembre 2025, depositato al PST il 13 gennaio 2026, realizzato con le modalità dei cartoon, dove, a fronte di una lapide recante la denominazione del marchio TOP50Pizza, si vede alle spalle il corpo del Pignataro crollare esanime, verosimilmente morto, e profanato da un avvoltoio.
Non vi è dubbio alcuno, in definitiva, che sussista in capo alla LSDM s.r.l. il diritto di vietare l’uso del proprio segno a chi, per finalità diverse dalla funzione distintiva dei prodotti effigiati dal marchio registrato, senza giusto motivo, lo impieghi per trarne vantaggio e recare pregiudizio al marchio stesso, art. 20, lett. c, CPI, come accade nel caso di specie.
Infatti, il resistente, senza titolo, impiega il marchio registrato dalla ricorrente, e cita i soggetti che hanno costituito la società titolare del marchio, unendoli in un’unica entità, al fine di attribuirgli un significato assolutamente dispregiativo, a detrimento del valore acquisito dal marchio in questi anni di concreto utilizzo da parte dei titolari, avvantaggiando la propria attività in regime di concorrenza diretta con quelle recensite dalla stessa società di cui vuole censurare la condotta, quindi facendo promozione della propria attività mediante il discredito delle attività che invece aderiscono al sistema di recensioni TOP50Pizza.
Ecco, perché unitamente alla ricorrenza della disposizione di cui all’art. 20, lett. C, CPI, ricorre in questo caso anche l’ipotesi di cui all’art. 2598, n. 2, c.c., della concorrenza per discredito, dal momento che l’attività dispregiativa proviene da un imprenditore in concorrenza con il settore in cui opera la società LSDM s.r.l. e mira ad accreditarsi in funzione oppositiva quale soggetto di miglior valore.
Va detto che neanche la veridicità delle critiche portate dal resistente varrebbe come esimente della condotta posta in essere dal momento che la concorrenza sleale per denigrazione non richiede, come presupposto indispensabile, la falsità dei fatti affermati o degli apprezzamenti compiuti, poiché può costituire illecito non conforme alla correttezza professionale anche la divulgazione di circostanze o di notizie vere, qualora sia fatta in modo tendenzioso, subdolo o comunque scorretto, cosi da produrre discredito per i prodotti o per l’attività di un imprenditore concorrente, Cass. 2518/1975.
Segnatamente al periculum, appare evidente che il reiterarsi della condotta, nelle more del giudizio di merito, non può che aumentare l’efficacia lesiva della stessa e l’entità del pregiudizio affermato in punto di fumus, insuscettibile di un risarcimento in forma specifica per la sua natura immateriale.
Le modalità di realizzazione della condotta giustificano la sanzione accessoria della pubblicazione sugli stessi siti web dove la condotta è stata realizzata della presente ordinanza.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

