Pane, dolci, pasta e focacce nel decreto Conte
Post di servizio
Nel nuovo decreto del presidente Conte si precisa in modo chiaro ed esplicito che ” E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.”
Inoltre, sia la panificazione che la produzione di pasticceria anche fresca rientrano nel gruppo dei codici ATECO 10: Industrie alimentari espressamente richiamati nell’allegato 1 al decreto
10.7 – PRODUZIONE DI PRODOTTI DA FORNO E FARINACEI
legittimo pertanto ritenere che, per quanto riguarda i provvedimenti relativi al coronavirus, non vi sono limitazioni di sorta alla produzione e vendita NEI PANIFICI di tutti i prodotti di propria produzione ivi compresi quelli di pasticceria pizzeria e focacce in genere.
Rimangono ovviamente in vigore tutte le consuete regole connesse a permessi igienico sanitari ed amministrativi relativi a produzione e vendita.
Rimane invece negativa la situazione delle pasticcerie il cui codice non fa parte del gruppo CODICE ATECO 10 (codice ateco: 10.71.20 – Produzione di pasticceria fresca) che rientrerebbe dunque nell’allegato 1 del Dpcm ; infatti le aziende di pasticceria rientrano nel codice ateco 56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie. che sono ricomprese tra le attività dei servizi di ristorazione, non richiamate nell’allegato 1.
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