di Marco Contursi
Ringrazio l’Avvocato Marcello Picone per questa esauriente spiegazione della materia, lo conosco da 30 anni ed è persona di rara competenza ed onestà intellettuale. E’ chiaro che il problema delle false recensioni, si assimila a quello di blogger e affini che non si capisce mai se il racconto che fanno, di un prodotto o di un locale, sia falsato o meno da un compenso elargito da un committente. E purtroppo non sempre i lettori sanno distinguere un professionista della comunicazione non prezzolata da uno che fa pubblicità dietro lauta ricompensa.
Avvocato Picone ci aiuti a capire come stanno le cose:
“Alzi la mano chi, in una città straniera, con la fame che bussa, non ha mai cercato sul telefono il miglior ristorante della zona affidandosi alle recensioni degli altri avventori. E alzi la mano, ancora, chi non è rimasto almeno una volta deluso: perché il locale non era quello descritto, o perché quelle cinque stelle, a rileggerle, sembravano scritte per fare pubblicità. È un’esperienza comune, e il danno è doppio. Inganna il cliente e penalizza il ristoratore onesto, che si trova a competere con chi le recensioni le compra, o con chi le scrive per affossare il collega vicino. Di questo si occupa la legge 11 marzo 2026, n. 34, la cosiddetta legge annuale sulle piccole e medie imprese, che ha dettato regole contro le recensioni illecite nella ristorazione e nel settore turistico e ha affidato all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il compito di adottare apposite linee guida. L’Autorità lo ha fatto con la delibera del 13 ottobre 2026, n. 32067, pubblicata il 19 ottobre.
Una precisazione: le Linee Guida non sono una legge né un regolamento. Sono uno strumento per orientare le imprese, scritto quasi per intero al condizionale, che però indica come l’Autorità leggerà i comportamenti delle imprese. Nessuno verrà sanzionato perché non le ha seguite, ma se un’impresa finisce sotto esame per pratica commerciale scorretta, è con quel metro che verrà misurata.
Il cuore della disciplina è semplice. La recensione deve provenire da chi ha realmente e personalmente usato il servizio, e la legge la considera lecita se rilasciata entro trenta giorni dalla fruizione; si presume autentica se corredata da evidenza di documentazione fiscale. La legge colpisce il mercato del falso alla radice: vieta l’acquisto e la cessione, a qualsiasi titolo e anche tra imprenditori e intermediari, di recensioni, apprezzamenti o interazioni, indipendentemente dal fatto che vengano poi diffusi. Inoltre, chi raccoglie o ospita recensioni deve spiegare ai lettori come le acquisisce, come ne verifica l’autenticità e come calcola i punteggi medi. Le misure suggerite, sempre a titolo esemplificativo, vanno dal controllo dell’acquisto al tracciamento dell’autore, fino ai sistemi automatici che individuano segnali anomali, come molte recensioni in poco tempo dallo stesso indirizzo IP.
Per i ristoratori il capitolo più pratico riguarda ciò che non si deve fare: rimuovere o nascondere le recensioni negative, scoraggiare i giudizi sfavorevoli, predisporre modelli precompilati di recensioni positive, invitare a recensire soltanto i clienti soddisfatti. Il link per recensire va inviato a tutti, senza selezioni. Delicato è poi il tema degli incentivi. Il ristoratore può offrire un piccolo vantaggio, per esempio uno sconto sulla cena successiva, a chi lascia una recensione, purché lo offra a tutti, qualunque sia il giudizio. Tale utilità non dovrà essere idonea, per la sua natura, modalità o tempistiche di corresponsione, ad inficiare la genuinità della recensione.
E anche quando l’incentivo è ammesso, il lettore deve saperlo: la recensione va contrassegnata con un segno grafico ben visibile.
Sul punto, le Linee Guida sembrano più clementi della Legge che all’art. 19 considera lecita la recensione solo se «non è il frutto della dazione o della promessa di sconti, benefici o altra utilità»: una recensione scritta per ottenere uno sconto potrebbe dirsi “frutto” della promessa, anche se lo sconto è offerto a tutti. Le Linee Guida riferiscono il “frutto” al contenuto del giudizio, non alla scelta di scriverlo, e questa è una lettura sicuramente più benevola per le imprese, ma non immune da rischi.
La legge offre al ristoratore anche uno strumento: può segnalare alla piattaforma, per ottenerne la rimozione, le recensioni che non rispettano i requisiti di liceità, comprese quelle pubblicate da oltre due anni, non più attuali. Conviene sempre conservare traccia di come ogni recensione è stata raccolta, verificata e gestita: la trasparenza, in caso di contestazione, è la miglior difesa.
Su questo impianto l’Unione Nazionale Consumatori ha espresso un giudizio severo, e lo condivido nella sostanza. La legge rischia di rendere più faticoso scrivere una recensione senza rendere davvero più difficile falsificarne una, e le Linee Guida, pur con qualche correttivo ragionevole, non hanno accolto la richiesta di leggere le norme in senso più favorevole alla libertà di critica del consumatore. La nozione di recensione è molto ampia e comprende «qualsiasi giudizio, apprezzamento o valutazione»: il rischio è che finisca per attrarre nel perimetro delle regole anche la semplice opinione, che in nome della libertà di espressione deve restare libera. Il testo riferisce sì la recensione ai soli «canali e piattaforme a ciò dedicati», ma, essendo il canale inteso in senso così ampio, quel limite finisce per proteggere assai poco.
Resta però un dato di fondo: la recensione autentica, documentabile e tempestiva è anche la migliore alleata del ristoratore onesto, che di una reputazione costruita sul vero ha tutto da guadagnare. Due domande, tuttavia, rimangono aperte: quanto peserà sul piccolo esercente l’onere di dotarsi di sistemi di verifica, pur con il criterio di proporzionalità, e se la richiesta di prove dell’esperienza non finirà per scoraggiare chi recensisce in buona fede. L’Autorità si è data un anno per rivedere il testo, e la legge le impone di monitorare ogni anno il fenomeno delle recensioni illecite, riferendone al Parlamento: sarà quello il banco di prova, e la sfida sarà trovare il punto in cui provare un’esperienza non diventi un ostacolo a raccontarla”.
Ringrazio l’Avv Picone per questa esauriente spiegazione della materia, lo conosco da 30 anni ed è persona di rara competenza ed onestà intellettuale. E’ chiaro che il problema delle false recensioni, si assimila a quello di blogger e affini che non si capisce mai se il racconto che fanno, di un prodotto o di un locale, sia falsato o meno da un compenso elargito da un committente. E purtroppo non sempre i lettori sanno distinguere un professionista della comunicazione non prezzolata da uno che fa pubblicità dietro lauta ricompensa.
p.s. Annotazione personale mia, di Marco Contursi: se si criticano i panettoni, si criticano anche le recensioni.
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