Albachiara Attilio e 50 Top Pizza, ecco l’ordinanza del Tribunale
Riportiamo la versione integrale dell’Ordinanza che respinge il ricorso di Albachiara Attilio, già condannato per diffamazione, alla ordinanza emessa dal giudice dottor Mario Fucito.
Alle mezze foto sbandierate come clamorose vittorie apparse qui e li sui social, offriamo i documenti ufficiali e integrali.
Tribunale di Napoli
Terza Sezione Civile
Sezione Specializzata in Materia d’Impresa procedimento n. 6672/2026 r.g.
Il Tribunale di Napoli, Terza Sezione Civile, Sezione specializzata in materia d’Impresa, in persona dei giudici:
dott. Valerio Colandrea presidente estensore
dott. Arminio Salvatore Rabuano giudice
dott.ssa Giuliana Santa Trotta giudice
all’esito della riserva assunta all’udienza del 13 maggio 2026 ed all’esito della camera di consiglio ha pronunziato la seguente:
ORDINANZA
nella causa n. 6672/2026 R.G. avente ad oggetto reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.;
causa pendente tra:
Albachiara Attilio
rappresentato e difeso – giusta procura in atti – dall’avv. Angelo Pisani e dall’avv. Paolo Formicola
PARTE RECLAMANTE
E
LSDM S.r.l.,
Pignataro Luciano,
Guerra Antonia Barbara,
Sapere Albert;
tutti rappresentati e difesi – giusta procura in atti – dall’avv. Francesco Musella
PARTE RECLAMATA
OSSERVA
- 1. Con ricorso del 26/03/2026 Albachiara Attilio spiegava reclamo avverso l’ordinanza del 20/02/2026 con la quale il Tribunale di Napoli – in accoglimento della domanda cautelare formulata ex art. 700 c.p.c. dalla società L.S.D.M. S.r.l. e da Pignataro Luciano, Guerra Antonia Barbara e Sapere Albert – aveva: accertato la violazione degli artt. 20 c.p.i. e 2598 cod. civ. da parte dell’Albachiara; ordinato a quest’ultimo l’inibitoria della prosecuzione e della reiterazione delle condotte illecite nonché astenersi dalla pubblicazione e/o diffusione di contenuti diffamatori, offensivi o denigratori e, in ogni caso, dall’utilizzo del marchio registrato “50 Top Pizza”; ordinato la pubblicazione dell’ordinanza ai sensi dell’art. 126 c.p.i. sulle pagine social riconducibili all’Albachiara.
Al riguardo, postulava, in primo luogo, la nullità dell’ordinanza per essere stata pronunciata all’esito di un procedimento nel quale non aveva avuto luogo la regolare notificazione del ricorso d’urgenza e del pedissequo decreto del giudice di fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti; sotto questo profilo, rilevava come la notificazione avesse avuto luogo ai sensi dell’art. 143 c.p.c. al di fuori delle ipotesi consentite, evidenziando, in particolare, come fosse perfettamente conosciuto dalle controparti il proprio luogo di abituale dimora quale corrispondente all’indirizzo di residenza anagrafica (Acerra, Via Giovanni Paolo II, n. 72); eccepiva, quindi, la nullità della notificazione ex art. 143 c.p.c. in assenza di una reale e incolpevole impossibilità di reperire il destinatario senza aver esperito tutte le puntuali ricerche ex lege; deduceva, altresì, che avrebbe dovuto aver luogo, piuttosto, la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. per il caso di temporanea assenza del destinatario.
In secondo luogo, poi, censurava nel merito l’esistenza delle pretese condotte diffamatorie/denigratorie individuate dal giudice di prime cure e, dunque, il fumus boni iuris della domanda cautelare azionata ex art. 700 c.p.c.; sotto questo profilo, eccepiva che le espressioni utilizzate sui social ed oggetto del ricorso d’urgenza costituissero manifestazione del diritto di critica ex art. 21 Cost. proveniente da un operatore qualificato del settore di riferimento (quello dei pizzaioli professionisti) e su di un tema di interesse pubblico a fronte di condotte integranti gli estremi di vera e propria pubblicità ingannevole e concorrenza sleale ad opera delle controparti; in particolare, rilevava come le critiche veicolate sui propri social in relazione alla guida “50 Top Pizza” fossero caratterizzate dalla verità del nucleo fattuale, dall’interesse pubblico delle informazioni fornite e dalla continenza espressiva in quanto proporzionata alla veemenza del dibattito ed al linguaggio tipico dei social network; in ogni caso, sottolineava come le esternazioni si inserissero in un percorso formale di denuncia della condotta delle controparti anche all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato per pratiche commerciali scorrette e pubblicità ingannevole collegate alla presentazione come imparziale della guida e classifica “50 Top Pizza”.
In terzo luogo, infine, deduceva l’inesistenza del requisito del periculum in mora posto a fondamento del ricorso d’urgenza; sotto questo profilo, evidenziava come le critiche manifestate all’indirizzo dell’attività delle controparti fossero consolidate da tempo e si inserissero in un dibattito più ampio sulla credibilità e trasparenza delle guide gastronomiche, dovendosi, quindi, escludere la configurabilità di un danno insuscettibile di riparazione all’esito del giudizio di merito.
Sulla scorta di tali considerazioni, dunque, il reclamante domandava al Collegio: “– in via preliminare e urgente, considerata la sussistenza di gravi motivi e la prova documentale in atti della grave violazione in danno del reclamante, sospendere, anche inaudita altera parte, l’esecuzione e l’efficacia dell’impugnata ordinanza; – in accoglimento del presente Reclamo, in via pregiudiziale, dichiarare la nullità ed inesistenza della notificazione del Ricorso introduttivo e del Decreto di fissazione udienza e, per l’effetto, dichiarare la nullità ed inefficacia dell’ordinanza impugnata, rimettendo le parti dinanzi al primo giudice per la rinnovazione degli atti nulli; – in subordine, nel merito, revocare e/o modificare integralmente l’impugnata Ordinanza per insussistenza dei presupposti di legge, rigettando tutte le domande proposte dai reclamati perché infondate in fatto e diritto come risulterebbe all’esito di regolare e legittima istruttoria per l’accertamento della verità dei fatti per cui è causa. Con vittoria di spese e compensi, oltre al rimb. spese gen., I.V.A. e C.P.A., nonché condanna dei reclamati anche ex art 96 cpc per la temerarietà dell’azione ed utilizzo/sbandieramento/delegittimazione della persona del reclamante tramite ordinanza inutiler data per violazione del contraddittorio e per i motivi in premessa, con attribuzione ai costituiti difensori”.
Con memoria depositata in data 12/05/2026 si costituivano i resistenti in epigrafe indicati, i quali domandavano:
1) rigettare il reclamo in quanto tardivo, inammissibile ed infondato e comunque respingere tutte le conclusioni di parte reclamante in quanto inammissibili, indimostrate ed infondate, in fatto ed in diritto, per le motivazioni esposte nel presente atto e negli atti della prima fase cautelare, che si intendono quivi per integralmente trascritte, e per l’effetto
2) confermare integralmente l’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli il 20.02.2026 nell’ambito della procedura cautelare n. 25494/2025 R.G., immune da ogni vizio;
3) in ogni caso con vittoria di competenze e spese anche della presente fase cautelare”.
Sul punto, postulavano, anzitutto, la regolarità della notificazione dell’originario ricorso ex art. 700 c.p.c. e del pedissequo decreto del giudice di prime cure di fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti, evidenziando, in particolare, come la notificazione fosse stata inizialmente tentata all’indirizzo costituente la residenza anagrafica del reclamante (con esito tuttavia negativo) e come l’esecuzione della stessa ai sensi dell’art. 143 c.p.c. avesse avuto luogo proprio in ragione dell’esito negativo della stessa e delle vane ricerche; rilevavano, in proposito, come l’onere di diligenza posto a carico del notificante non potesse tradursi in un’attività investigativa sproporzionata e dai contorni indefiniti e come, nel caso di specie, tale onere fosse stato assolto mediante l’accesso tentato dall’ufficiale giudiziario presso il luogo di residenza e l’assunzione di informazioni in loco; in ogni caso, deducevano come l’attestazione eseguita dall’ufficiale giudiziario (“non abita più a tale indirizzo”) riguardasse un fatto accertato da un pubblico ufficiale avente efficacia fino a querela di falso; conseguentemente, in ragione dell’infondatezza del primo motivo eccepivano, altresì, la tardività del reclamo in quanto proposto oltre il termine di quindici giorni decorrente dal deposito dell’ordinanza.
In secondo luogo, comunque, prospettavano l’infondatezza delle doglianze spiegate nel merito; sotto questo profilo, in particolare, sottolineavano come non fosse applicabile, nella specie, l’esimente del diritto di critica per l’inesistenza dei relativi presupposti (sia in ordine alla pretesa verità del nucleo dei fatti, sia in merito alle modalità espressive in quanto travalicanti il limite di continenza); ribadivano, in ogni caso, il periculum in mora conseguente alla condotta aggressiva posta in essere ed ancora in corso.
2. Tanto opportunamente premesso, il reclamo deve essere complessivamente rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Muovendo dall’esame della prima censura (involgente, si ribadisce, la pretesa nullità dell’ordinanza reclamata per il vizio derivante dalla invocata nullità della notificazione dell’originario ricorso) non appare fuor luogo premettere in punto di fatto che:
- la notificazione del ricorso d’urgenza e del decreto di fissazione dell’udienza per la comparizione delle parti dinanzi al giudice di prime cure veniva inizialmente tentata dagli odierni reclamati (in data 9-10/12/2025) all’indirizzo corrispondente alla residenza anagrafica di Albachiara Attilio (segnatamente, in Acerra, via Giovanni Paolo II, n. 72);
- in quell’occasione, tuttavia, l’ufficiale giudiziario dichiarava l’esito negativo del tentativo di notifica “in quanto da informazioni assunte in luogo il destinatario risulta essere … lo stesso non abita più a tale indirizzo”;
- all’esito di tale tentativo e previa acquisizione di certificato aggiornato di residenza (recante la data del 16/12/2025), quindi, veniva richiesta l’esecuzione della notificazione ai sensi dell’art. 143 c.p.c., notificazione che veniva eseguita dall’ufficiale giudiziario in data 17/12/2025 con il deposito del plico presso la casa comunale di Acerra.
Ciò posto, il Collegio ritiene che non sussista il lamentato vizio di nullità della notificazione.
Sul punto, costituisce principio del tutto consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità quello per cui la notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c. riguardi l’ipotesi dell’assenza momentanea o del temporaneo allontanamento del destinatario dalla propria residenza, presupponendo, in pratica, l’impossibilità di consegnare l’atto in quel luogo per mere difficoltà di ordine materiale, laddove la fattispecie disciplinata dall’art. 143 c.p.c. riguarda il diverso caso dell’irreperibilità non temporanea e, dunque, l’impossibilità di individuare il luogo stesso di effettiva residenza, domicilio o dimora del notificando, nonostante l’esperimento delle indagini suggerite, nei singoli casi, dall’ordinaria diligenza (cfr., tra le tante, Cass. 26 dicembre 2025, n. 34179; Cass. 3 settembre 2014, n. 18595; Cass. 23 giugno 2009,
- 14618).
In questa prospettiva, peraltro, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso di notificazione ex art. 143 c.p.c., “l’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, … deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata”, aggiungendo, altresì, che sono a tal fine adeguate “le ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio (residenza o dimora)” (cfr., tra le tante, Cass. 26 aprile 2021, n. 10983; Cass. 31 luglio 2017, n. 19012; Cass. 4 giugno 2014, n. 12526).
Applicando al caso di specie le coordinate ermeneutiche sopra illustrate e muovendo dal comune e pacifico presupposto per cui la notificazione è stata inizialmente tentata esattamente presso la residenza anagrafica dell’Albachiara, deve ritenersi, anzitutto, che non sia corretta l’invocazione, da parte dell’odierno reclamante, di una situazione di mera assenza temporanea del destinatario tale da giustificare il ricorso al procedimento previsto dall’art. 140 c.p.c. in luogo di quello ex art. 143 c.p.c.
Invero, l’allegazione per cui l’indirizzo di residenza anagrafica corrisponderebbe effettivamente al luogo di dimora stabile ed abituale dell’Albachiara si scontra con un dato oggetto di accertamento da parte dell’ufficiale giudiziario (coperto, peraltro, dall’efficacia privilegiata fino a querela di falso involgente il c.d. contenuto estrinseco: cfr. Cass. 9 luglio 2020, n. 14454): ovverosia, l’attestazione secondo cui il destinatario dell’atto da notificare “non abita … a tale indirizzo”.
In altre parole, sia pure con una formula inevitabilmente sintetica l’ufficiale giudiziario ha dichiarato di non aver rinvenuto alcun elemento di collegamento tra l’indirizzo di residenza (si ribadisce, Acerra, via Giovanni Paolo II, n. 72) ed il destinatario dell’atto da consegnare, ciò che si ricava dall’indicazione del fatto che quel soggetto, a seguito di informazioni assunte in loco, viene indicato come non più abitante in quella località, nonché, implicitamente, dal mancato riferimento ad altri elementi tali da far ipotizzare un’assenza meramente temporanea (quali avrebbero potuto essere la presenza di una targa con il nominativo del soggetto oppure l’indicazione sul citofono, elementi di cui, sia detto per inciso, i successivi accertamenti operati dal procuratore degli odierni reclamati hanno evidenziato in ogni caso la mancanza).
Ne discende che, in assenza di una qualche forma di collegamento attuale tra l’Albachiara e l’indirizzo di residenza anagrafica, in alcun modo avrebbe potuto aver luogo la notificazione ex art. 140 c.p.c., essendo mancante il presupposto di fondo del ricorso a tale fattispecie normativa.
Una volta esclusa l’applicabilità dell’art. 140 c.p.c. appare corretto il ricorso alla modalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c.
Fermo restando che l’odierno reclamante non appare aver sollevato specifiche censure sul punto (involgendo la sua contestazione, piuttosto, la pretesa esistenza dei presupposti per la notificazione ex art. 140 c.p.c.) l’attività posta in essere per superare l’ignoranza circa il luogo in cui poter eseguire la notificazione appare essere stata improntata esattamente alle declinazioni di quel canone di diligenza prospettate dalla giurisprudenza di legittimità nei termini sopra citati:
da un lato, le ricerche sono state estese ai registri anagrafici mercé l’acquisizione del certificato aggiornato di residenza (peraltro, avente data successiva al primo tentativo di notifica);
dall’altro, il tentativo è stato posto in essere proprio nel luogo dell’ultima residenza conosciuta, senza tuttavia che in quel luogo l’ufficiale giudiziario abbia potuto reperire informazioni ulteriori.
In buona sostanza, allora, alla luce delle considerazioni che precedono la notificazione deve ritenersi essere stata validamente eseguita, ciò che comporta l’infondatezza della doglianza integrante il primo motivo di reclamo.
3. La conclusione sopra raggiunta in ordine alla prima doglianza conduce alla declaratoria di inammissibilità, per tardività, delle ulteriori censure configuranti il secondo ed il terzo motivo di reclamo.
Al riguardo, tenuto conto della mancata costituzione dell’Albachiara nel procedimento di primo grado cautelare (pur a fronte, si ribadisce, dell’accertata regolare notificazione dell’originario ricorso) la questione all’esame del Collegio investe il problema del dies a quo di decorrenza del termine (perentorio) per la proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies da parte del soggetto rimasto contumace.
Sul punto, l’orientamento prevalente della giurisprudenza è nel senso di un significativo rigore: invero, quel termine è stato ancorato alla data della pronunzia del provvedimento in udienza oppure a quella del deposito presso la cancelleria (cfr., in questi termini, Trib. Reggio Calabria 22 giugno 2012; Trib. Pesaro 8 ottobre 2009; Trib. Nocera Inferiore 16 settembre 2009).
Ad avviso del Collegio tale soluzione merita piena condivisione per le ragioni di seguito indicate.
A questo proposito, giova premettere come l’art. 669-terdecies, primo comma,
c.p.c. (come modificato dalla legge n. 80 del 2005) stabilisca tre diversi momenti iniziali di decorrenza del termine per proporre reclamo, legati a tre diverse attività che si pongono tra loro in differenti rapporti: anzitutto, il termine viene ancorato alla pronuncia in udienza del provvedimento, ciò che esclude l’applicabilità degli altri dies a quo; in secondo luogo, ove l’ordinanza sia pronunciata fuori dell’udienza (e non potendo, quindi, operare il precedente momento iniziale) è previsto che il termine decorra dalla comunicazione del provvedimento avvenuta d’ufficio ai sensi dell’art. 136 c.p.c.; in terzo luogo, poi, la parte interessata ha la possibilità di escludere l’operatività del dies a quo da ultimo indicato, curando la notificazione dell’ordinanza cautelare alla controparte.
Il legislatore anche in sede della novella del 2005 nulla ha precisato, invece, in ordine all’ipotesi in cui una delle parti (essenzialmente, quella rimasta soccombente) non abbia partecipato attivamente al primo grado del procedimento cautelare incardinato prima dell’inizio del giudizio di merito, rimanendo contumace in quella sede.
Nondimeno, in tale ultima eventualità deve ritenersi che – ai fini del termine per la proposizione del reclamo – l’ordinanza cautelare non debba essere né comunicata, né notificata al soggetto contumace.
A sostegno di tale conclusione milita, anzitutto, la circostanza per cui l’art. 292
c.p.c. – nell’indicare in modo tassativo gli atti che devono essere notificati personalmente al contumace – non menzioni l’ordinanza pronunciata in un procedimento cautelare (cfr. il comma 1) e preveda, espressamente, che “tutti gli altri atti non sono soggetti a notificazione o comunicazione” (cfr. il comma 3).
In secondo luogo, poi, la tesi sopra propugnata risponde alla natura ed alla finalità del procedimento cautelare, il quale è volto, come è noto, ad ovviare a pericoli che – durante il tempo occorrente per la tutela giurisdizionale ordinaria dei diritti – possano comprometterne il risultato e, segnatamente, la fruttuosità o l’effettività della tutela stessa, con conseguente “accentuazione” dei profili di rapidità e certezza. In questa prospettiva, del resto, la stessa previsione del primo comma dell’art. 669-terdecies c.p.c. (nella parte in cui, in particolare, stabilisce che la pronuncia in udienza del provvedimento cautelare costituisca atto sufficiente ai fini del decorso del termine, restando irrilevante, quindi, l’eventuale assenza di una o più parti) sottende una chiara volontà del legislatore nel senso di garantire la certezza, la stabilità, l’efficacia e la tempestività della risposta giudiziaria cautelare.
In ultimo, poi, non va trascurata l’esigenza di assicurare la parità di trattamento delle parti laddove esse siano state messe nelle condizioni di partecipare al giudizio: invero, diversamente opinando si verrebbe a determinare una divergenza tra la posizione della parte costituita (per la quale opererebbe comunque il termine decorrente anche dalla pronuncia in udienza del provvedimento) e quella rimasta contumace (per la quale, invece, sarebbe sempre necessaria la comunicazione e/o notificazione), con un paradossale effetto di favore verso il soggetto che sia rimasto invece inattivo.
Le considerazioni che precedono conducono allora a ritenere tardive le censure involgenti il merito della valutazione operata dal giudice di prime cure (tanto in ordine al requisito del fumus boni iuris, quanto in merito al periculum in mora).
Si è visto, infatti, come il reclamo sia stato depositato in data 26/03/2026 a fronte di un’ordinanza depositata in data 20/02/2026.
Conseguentemente, il gravame cautelare risulta in parte qua tardivo in quanto formulato decorso il termine di quindici giorni decorrente dalla data di pubblicazione dell’ordinanza.
- 4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al valore della causa (indeterminabile con complessità media) ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti cautelari, con esclusione della voce per la fase istruttoria (non avendo avuto concretamente luogo).
Il rigetto complessivo del gravame cautelare comporta che debba darsi atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove sia dovuto il pagamento del contributo.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
- rigetta il reclamo;
- condanna parte reclamante al pagamento – in favore di parte reclamata – delle spese del presente procedimento, spese che liquida in euro 4.227,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (nella misura del 15% dell’importo sopra liquidato a titolo di compenso) ed oltre IVA e C.P.A. come per legge;
- dà atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato di cui all’art. 13, comma 1-quater, del P.R. 30 maggio 2002, n. 115, laddove sia dovuto il pagamento del contributo.
Si comunichi a cura della cancelleria
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 13/05/2026
Il presidente estensore dott. Valerio Colandrea
